A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 31 maggio 2022, n. 131), i figli alla nascita assumono i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
L’importantissima pronuncia della Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittimi costituzionalmente:
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Per quel che riguarda i figli nati fuori dal matrimonio, l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
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Per quel che riguarda i figli nati nel matrimonio, la norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
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Per quel che riguarda i figli adottivi maggiorenni o in casi speciali, l'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che "l'adottato assume il cognome del marito", anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
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Per quel che riguarda i figli adottivi minorenni, l'art. 27, comma 1, della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
La Corte, infatti, afferma che il cognome, quale fulcro - insieme al prenome - dell'identità giuridica e sociale, collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016); sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori.
È evidente che l’automatismo legislativo di selezione della sola linea parentale paterna oscura unilateralmente il rapporto genitoriale del figlio con la madre.
In proposito, come si ricorderà al paragrafo III, le Corti hanno censurato il previgente meccanismo già in precedenza:
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la Corte Costituzione ha rilevato che la norma sull'attribuzione del cognome del padre è il "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006), il riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si è proiettata anche sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto; ed ha sottolineato come tale previsione non trovi alcuna giustificazione né nell’art. 3, né nell’art. 29 della Costituzione;
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la Corte EDU ha più volte invitato l’Italia alla "eliminazione di ogni discriminazione ... nella scelta del cognome", sul presupposto che "la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne" (Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66).
Nella sentenza del 2022, la Corte Costituzionale, quindi, ha rilevato che il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici rispetto al cognome i rapporti fra i genitori, devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti: il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo.
La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è infatti la rappresentazione dello status filiationis e trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto "del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali" (sentenza n. 286 del 2016).
Nella parte conclusiva della decisione, la Corte ha infine invitato il legislatore ad intervenire sulla materia:
- al fine di impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome;
- e al fine di tutelare l'interesse del figlio a non vedersi attribuito - con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare - un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).