Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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La remissione della querela estingue il reato per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento?


Art. 570 bis c.p.

Il caso

il coniuge era imputato per aver omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie in sede di separazione. Nel corso del procedimento penale, la moglie rimetteva la querela. 

La questione sollevata

Il Tribunale penale di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 bis c.p., ritenendo irragionevole che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sia procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, con conseguente irrilevanza della remissione della querela stessa. 

Il principio della Corte 

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata.

È costituzionalmente legittima la procedibilità d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 bis c.p., in ragione dell'esigenza di tutela delle persone offese che, nell'ambito delle relazioni familiari, possono trovarsi in condizioni di particolare vulnerabilità.

Né esigenze di riappacificazione familiare né finalità di incentivo all'adempimento giustificano la procedibilità a querela: “rovesciando la prospettiva” proprio la procedibilità d'ufficio tutela la persona offesa da possibili pressioni familiari e favorisce il tempestivo adempimento degli obblighi economici.

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